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ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, costituita nel 1966, ha sede in
Monfalcone, in via Mazzini nr. 3 e la sua denominazione è:
"ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONFALCONE".
L'Associazione ha giurisdizione sul territorio del Comune
di Monfalcone.
L'Associazione fa parte della "Associazione Regionale delle
Pro Loco del Friuli Venezia Giulia".
L'Associazione può richiedere l'iscrizione nel Registro
Regionale del Volontariato.
Nella sede sociale non è consentito lo svolgimento, in
maniera diretta o indiretta, di attività diverse da quelle istituzionali,
con particolare esclusione riguardo alla pratica politica, sindacale o di
partito.
E' vietato il gioco d'azzardo, sotto qualsiasi forma
individuata dalle norme di Pubblica Sicurezza.
ART. 2 SCOPI
DELL'ASSOCIAZIONE
Gli scopi che, senza fine di lucro, l'Associazione si
propone, sono:
a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse
ad operare per volontariato allo sviluppo turistico, sociale e culturale del
territorio;
b) sviluppare nella cittadinanza il senso della
collaborazione, al di sopra di ogni ideologia e nel rispetto reciproco;
c) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la
Città, proponendo agli organi competenti il miglioramento estetico e
promuovendone la tutela;
d) propagandare e svolgere iniziative atte a riscoprire ed
a valorizzare attività, tradizioni e prodotti locali;
e) promuovere e coordinare l'associazionismo con altre
espressioni sociali e di volontariato, attraverso convegni, gite,
escursioni, spettacoli vari, festeggiamenti, manifestazioni artistiche e
culturali, sportive, enogastronomiche, ricreative, fiere e mostre, in ogni
loro possibile realizzarsi;
f) favorire, attraverso la partecipazione popolare, il
raggiungimento degli obiettivi del turismo;
g) gestire utili servizi di generale interesse in favore
della cittadinanza;
h) stimolare l'ospitalità e l'educazione turistica
dell'ambiente anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture
alberghiere ed extra alberghiere;
i) proporre miglioramenti ed iniziative idonei a
migliorarae i servizi pubblici e privati che interessino il turismo;
l) istituire un ufficio informazioni e di assistenza
turistica, anche fornendo servizi pubblici connessi e di generale interesse;
m) favorire reciproci scambi di manifestazioni e gemellaggi
con altre realtà locali;
n) collaborare con Regione, Provincia; Comune ed altri Enti
Pubblici nell'espletamento di funzioni delegate.
ART. 3 ORGANI
DI VIGILANZA
Oltre che alla vigilanza degli organi statutari interni,
l'associazione è sottoposta al controllo della Regione F.V.G., a mezzo degli
Assessorati competenti e dall'Associazione Regionale delle Pro Loco del F.V.G.
ART. 4
COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone,
Associazioni, enti e Società, residenti o meno nel Comune di Monfalcone,
purché siano in possesso di requisiti morali consoni alla dignità
dell'Associazione stessa.
Gli aderenti si distinguono nelle seguenti categorie:
-soci fondatori;
-soci benemeriti;
-soci sostenitori;
-soci ordinari;
-simpatizzanti;
a) sono SOCI FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto
di costituzione della Associazione;
b) sono
SOCI BENEMERITI coloro che, anche non Soci, hanno contribuito in maniera
particolarmente efficace al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
Essi sono proposti dal Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea
ordinaria dei Soci;
c) sono
SOCI SOSTENITORI coloro che annualmente si offrono di versare una quota
associativa non inferiore al quintuplo della quota ordinaria fissata dal
Consiglio Direttivo a norma dell'art. 9 del presente Statuto;
d) sono
SOCI ORDINARI tutti coloro che versano nei modi e nei termini previsti
dall'art. 9 del presente Statuto la quota sociale ordinaria fissata dal
Consiglio Direttivo;
e) sono
SIMPATIZZANTI tutti coloro che, fuori delle ipotesi ds sub a) a sub d),
versano contributi
volontari all'associazione.
Essi non
godono né dei diritti di cui all'art. 6 dello Statuto né di qualsiasi altra
prerogativa riservata ai soci.
ART. 5
NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI
Per
l'ammissione a Socio si dovrà presentare domanda su apposito modulo e
contestualmente versare la prima quota sociale.
La
domanda a Socio del minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente
della patria potestà.
La
mancanza di una delle formalità rende inammissibile la domanda stessa.
Il
Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del nuovo Socio, senza necessità
di motivare la eventuale decisione negativa; il richiedente dovrà in ogni
caso essere informato della decisione del Consiglio Direttivo.
La
qualifica di Socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata
accolta la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo.
In tutti
i casi di contestazione sulla qualità di Socio essa si dimostra unicamente
mediante congiunta esibizione della tessera sociale e della ricevuta di
pagamento della quota associativa del relativo anno sociale. Non sono
ammessi equipollenti.
L'ammissione dei nuovi Soci è sospesa dal giorno 01 marzo al giorno 30
aprile di ciascun anno.
I Soci
espulsi non possono più far parte dell'Associazione.
ART. 6
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i
Soci, in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 28
febbraio di ciascun anno, hanno diritto di:
a)
intervenire alle assemblee sociali con diritto di voto;
b)
ricoprire cariche sociali con diritto di voto;
c)
usufruire della sede sociale nei modi e limiti fissati con regolamento
interno;
d)
beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo,
in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Associazione.
ART. 6
bis PRESTAZIONI DEI SOCI
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini
istituzionali. La Pro Loco
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.
Il
Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal
presente articolo e può prevedere rimborsi delle spese documentate,
sostenute dai Soci ivi compresi i membri del Direttivo stesso o da persone
che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle
attività istituzionali.
ART. 7
DOVERI DEI SOCI
I Soci
hanno il dovere di:
a)
accettare e rispettare le norme del presente Statuto e quelle del
regolamento interno nonché le delibere del Consiglio Direttivo;
b)
collaborare alle attività dell'Associazione; in particolare, i membri del
direttivo hanno l’obbligo di una collaborazione operativa fattiva e costante
c)
accettare le cariche sociali od altri incarichi, salvo documentato e
motivato impedimento, cui fossero chiamati dagli organi dell'Associazione;
d)
comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione,
correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri soci sia della stessa
Associazione.
e)
osservare il segreto d'ufficio sulle notizie e sui fatti afferenti
l'Associazione di cui vengono a conoscenza in ragione dell'incarico
espletato o della carica ricoperta.
ART. 8
FINANZIAMENTO
I
proventi con i quali la Associazione provvede alle proprie attività sono:
1) le
quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
2) i
contributi di privati ed Enti pubblici e privati;
3) i
proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali;
4) le
eventuali donazioni;
E' fatto
divieto di distribuzione di utili, anche in natura, nel corso della vita
della Associazione e in caso di sua cessazione.
ART. 9
CANONI SOCIALI
L'appartenenza all'Associazione per il Socio ordinario e/o sostenitore è
subordinata al pagamento annuale di una quota sociale deliberata
nell'ammontare dal Consiglio Direttivo.
La
variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello
della sua delibera previa rettifica dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
I Soci
fondatori e benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
I nuovi
soci devono pagare la prima quota alla domanda di ammissione.
In caso
di mancato accoglimento della domanda la quota verrà restituita insieme alla
comunicazione di cui l'art. 5 dello Statuto.
ART. 10
DIMISSIONI - DECADENZA PER MOROSITA'
Le
dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
Il
dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di Socio e non potrà
essere riammesso, salvo che le dimissioni siano state presentate per
comprovati e giustificati motivi.
La
decadenza dei Soci inadempienti per il mancato pagamento della quota sociale
entro il 28 febbraio di ciascun anno viene constatata d'ufficio, con
decorrenza retroattiva dal 01 gennaio dell'anno per il quale si è reso
inadempiente, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo e senza
obbligo di avviso alla parte.
Per la
riammissione si dovranno seguire le disposizioni di cui l'art. 5 del
presente statuto.
ART. 11
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Soci,
ivi compresi i componenti degli organi istituzionali, possono essere
assoggettati ad una o più delle seguenti sanzioni disciplinari, in base alla
gravità del fatto accaduto:
a)
ammonizione scritta;
b)
sospensione temporanea;
c)
espulsione.
L'ammonizione scritta viene inflitta, per lievi mancanze disciplinari
relative l'art. 7 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza
semplice.
La
sospensione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, viene inflitta,
per le mancanze disciplinari più gravi all'art. 7 dello Statuto, dal
Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
L'espulsione viene inflitta per atti gravemente lesivi della dignità,
dell'immagine e degli interessi della Associazione o dei Soci e per la
violazione prevista dalla lettera e) dell'art. 7 dello Statuto.
Essa
viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno
2/3 dei Consiglieri presenti.
Per i
Soci espulsi si applica l'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto.
Provvedimenti di sospensione e di espulsione.
I
provvedimenti non possono essere adottati senza aver sentito l'interessato,
eccetto in caso di mancata sua presentazione senza giustificato motivo.
Il Socio
dovrà essere convocato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima
della seduta del Consiglio Direttivo.
Entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, che avviene con raccomandata,
il Socio potrà presentare, per iscritto e con raccomandata, ricorso al
Collegio dei Probiviri, chiedendo di essere ascoltato con l'assistenza di
uno o due Soci.
Il
Collegio dei Probiviri, entro i successivi 30 giorni, dispone l'audizione
del Socio, qualora richiesta, convocandolo a mezzo raccomandata e
successivamente delibera a maggioranza semplice.
L'esito
della decisione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo ed al Socio.
Nel caso
in cui, entro 90 giorni dalla richiesta di audizione del Socio, il Collegio
dei Probiviri non si dovesse pronunciare, diventerà inappellabile la
decisione presa dal Consiglio.
Il
provvedimento di espulsione è in ogni caso immediatamente esecutivo anche in
pendenza del ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 12
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell'associazione:
a)
l'Assemblea generale dei Soci;
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
d) il
Collegio Sindacale;
e) il
Collegio dei Probiviri.
Tutte le
cariche elettive sociali sono gratuite e durano tre anni.
ART. 13
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberante della
Associazione.
L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del
Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile.
L'Assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del Presidente o
su richiesta della metà più uno del Consiglio Direttivo o di almeno un
decimo dei Soci, regolarmente iscritti all'atto della richiesta.
L'Assemblea straordinaria dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta di
convocazione.
Le
Assemblee vengono convocate mediante invito scritto, contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del
giorno, da far pervenire ai Soci tramite posta ordinaria almeno 10 giorni
prima della data fissata per l'adunanza.
Fa fede
il timbro postale di partenza.
Possono
prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento del
canone sociale come previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto;
I Soci
possono validamente farsi rappresentare
da altro Socio avente diritto di voto.
Nessun
Socio potrà ricevere più di due deleghe per l'Assemblea.
Non è
ammessa delega per l'elezione delle cariche sociali.
Le
Assemblee sono validamente costituite:
-in
prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci
iscritti ed aventi diritto di voto;
-in
seconda convocazione, da svolgersi un’ora dopo, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le
delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza semplice dei voti dei
presenti.
L'assemblea elegge un suo Presidente ed un Segretario; inoltre, se elettiva
degli organi sociali, elegge un Presidente di seggio e due scrutatori scelti
tra i Soci presenti e non candidati.
L'Assemblea ordinaria:
1)
approva le relazioni consuntive e preventive degli organi direttivi
sull'attività sociale;
2)
approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
3)
nomina eventuali Soci benemeriti;
4)
approva le modifiche allo Statuto sociale proposte dal Consiglio Direttivo;
5)
delibera su ogni proposta del Consiglio Direttivo iscritta all'ordine del
giorno;
6)
procede all'elezione ogni tre anni del Consiglio Direttivo, del Consiglio
Sindacale e del collegio
dei Probiviri.
In
deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo,
l'Assemblea straordinaria delibera l'estinzione dell'Associazione e la
destinazione dei beni sociali con la presenza, in prima convocazione, di
almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.
In
seconda convocazione occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi
diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei
presenti.
ART. 14
ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Le
elezioni delle cariche sociali avvengono a scheda individuale segreta senza
la possibilità di delega.
Ciascun
Socio, appartenente all’Associazione da almeno 2 anni, potrà candidarsi
all'elezione per una sola carica sociale mediante richiesta scritta da far
pervenire alla sede dell'Associazione entro tre giorni prima della data
dell'elezione, a pena di inammissibilità della candidatura.
Fa fede
il timbro postale di spedizione o la ricevuta di consegna.
Sono
eletti dall'Assemblea:
- il
Consiglio Direttivo, in numero di dieci membri;
- il
Collegio Sindacale, in numero di tre membri;
- il
Collegio dei Probiviri, in numero di tre membri.
Per
l'elezione alle cariche sociali è ammesso un numero di preferenze non
superiore al numero dei membri da eleggere nelle rispettive funzioni.
Il
Presidente del seggio comunica alla conclusione delle operazioni i risultati
delle stesse e redige il relativo verbale,
sottoscritto dagli scrutatori.
In caso
di parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità
anagrafica.
La
verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio Direttivo neo eletto
nella sua prima seduta.
ART. 15
IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci e dura in
carica tre anni che scadono al 31 dicembre del secondo anno solare
successivo a quello di elezione.
Alla
scadenza esso resta in carica, per la sola ordinaria amministrazione, fino
alla successiva Assemblea ordinaria convocata a norma dell'art. 13 dello
Statuto dinnanzi alla quale si presenta decaduto.
Il
Consiglio è composto da:
a) il
PRESIDENTE;
b) il
VICE PRESIDENTE;
c) il
SEGRETARIO;
d) il
TESORIERE;
e) un
CONSIGLIERE
, nominato dal Comune di Monfalcone in Sua rappresentanza, il quale
dura in carica, anche oltre i tre anni, fino a revoca del Comune, che può
partecipare alle sedute del direttivo senza diritto di voto.
Nella
prima seduta il Consiglio assegna a scrutinio segreto fra i propri
componenti le cariche sociali da sub a) a sub d).
E' data
facoltà al Consiglio Direttivo di attribuire ad un solo Consigliere le
cariche sub c) e d).
La
rinuncia all'incarico e il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata
assenza per tre sedute consecutive di un componente del Consiglio comporta
la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di
seguito.
In caso
di mutamento del Consiglio per oltre la metà dei componenti originariamente
eletti si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per la rielezione
dell'intero Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
In caso
di mutamento del Consiglio per meno della metà dei componenti
originariamente eletti al Direttivo viene data facoltà di indire una nuova
assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo.
In caso
di impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente la carica verrà
assunta dal Vice Presidente, nella totalità delle funzioni, comprese le
firme.
La
sostituzione del Vice Presidente o del Segretario-Tesoriere avviene a
scrutinio palese tra tutti i Consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo provvede a:
-
redigere il bilancio ed il conto economico consuntivo e preventivo da
sottoporre all'Assemblea;
-
redigere il piano delle attività sociali da svolgere nell'anno sociale da
sottoporre all'Assemblea;
- indire
le Assemblee ordinarie e straordinarie curando il rispetto delle
deliberazioni in esse assunte;
-
sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di modifica statuaria;
-
deliberare le quote sociali nel rispetto dell'art. 9 dello statuto;
- curare
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
-
costituire commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi
nell'ambito dell'Associazione; detti Comitati dovranno essere presieduti
comunque da un Consigliere e di essi potranno far parte Soci ed estranei
all'Associazione preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.
-
deliberare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 dello Statuto;
-
deliberare sull'ammissione o meno di Soci nuovi e sulla riammissione di
quelli decaduti o dimissionari a norma dell'art. 5 dello Statuto;
-
redigere, se ritenuto necessario, ed applicare il Regolamento interno.
La
convocazione del Consiglio avviene almeno una volta al mese e con modalità
che saranno concertate dagli stessi componenti.
Di ogni
seduta, il Segretario redigerà il verbale che sarà inserito nell'apposito
libro, previa sua lettura ed approvazione.
Le
sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri.
Le
delibere sono prese a voto palese, eccetto i casi nei quali il Direttivo
ritenesse necessaria una votazione segreta. In caso di parità di voti,
prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.
Eventuali dimissioni dalle cariche sociali del Direttivo, non comportano
automaticamente l’esclusione del Consigliere dallo stesso.
In caso
di dimissioni o di espulsione di un membro del direttivo, egli ha l’obbligo
di restituire tutto il materiale di proprietà dell’Associazione datogli in
dotazione.
In caso
di eventuali pendenze legali derivanti dalla gestione delle attività
istituzionali, l’Associazione tutelerà legalmente tutti i componenti sia del
Consiglio Direttivo che dei due Collegi, anche se non più in carica, fino a
risoluzione.
ART. 16
IL PRESIDENTE.
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.
Egli
convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed, in casi di impedimento, è
sostituto dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più
anziano di età.
Il
Presidente ha, unitamente al Consiglio, la responsabilità
dell'amministrazione dell'Associazione, la sua rappresentanza di fronte a
terzi ed in giudizio.
In casi
particolari di assoluta urgenza il Presidente può adottare provvedimenti
ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi al
Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire alla prima seduta al fine di
promuovere la relativa ratifica.
ART. 17
IL SEGRETARIO - IL TESORIERE
Il
Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni e
provvede al normale funzionamento amministrativo dell'Associazione.
Il
Tesoriere ha in consegna la cassa dell'Associazione ed è responsabile della
tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile
dell'Associazione.
ART. 18
IL COLLEGIO SINDACALE
Il
Collegio Sindacale è composto da tre soci eletti dall'Assemblea ed ha il
compito di esaminare periodicamente, almeno una volta all'anno,
ed occasionalmente la contabilità sociale.
Esso ha
facoltà di verificare in qualsiasi momento i documenti contabili o la
consistenza di cassa.
Tra i
suoi membri nomina il Presidente
che dovrà firmare il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le
dichiarazioni dei redditi.
Il
Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto.
ART. 19
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea anche
tra i non Soci.
Sono
eleggibili coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età alla data
della votazione.
Tra i
suoi membri il Collegio nomina il Presidente.
Al
Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei
Soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di
violazioni delle norme statutarie e in materia disciplinare.
Qualora
la vertenza dovesse riguardare un componente del Collegio, esso delibererà
con l'astensione del componente interessato.
In caso
di parità di voti, prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.
Il
Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del Collegio dei
Probiviri.
Il
Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e
compositore, pronuncia lodi inappellabili.
ART. 20
ANNO SOCIALE
L'anno
sociale coincide con l'anno solare.
ART. 21
ESTINZIONE
La
durata dell'Associazione è illimitata.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con
le modalità di cui all'art. 13, penultimo ed ultimo comma, dello Statuto; in
tal caso, dopo aver provveduto alla liquidazione di debiti e crediti, le
somme eventualmente residue ed i beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione saranno devoluti al Comune di Monfalcone, per essere
destinati ad iniziative di valorizzazione turistica della città.
Si
applica il divieto di cui all'ultimo comma dell'art.8 dello Statuto.
ART. 22
MODIFICHE STATUTARIE
Il
presente Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea dei Soci, su
proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 23
VARIE
Per
quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme
del codice civile, in quanto con esse compatibili ed ad esso applicabili.
ART. 24
NORME TRANSITORIE
Il
presente Statuto annulla e sostituisce integralmente ogni precedente
situazione, comunque denominata, con decorrenza dal giorno successivo a
quello di approvazione da parte dell'Assemblea appositamente convocata.
La
nomina del Collegio dei Probiviri e la durata delle cariche sociali
decorreranno dal primo rinnovo delle stesse, successivo all'approvazione del
presente Statuto.
IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEI
SOCI DEL GIORNO: 27 aprile 2009
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