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ART.1 COSTITUZIONE, SEDE E AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione, costituita nel 1966, ha sede in Monfalcone, in via Mazzini
nr. 3 e la sua denominazione è:
"ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONFALCONE".
L'Associazione ha giurisdizione sul territorio del Comune di Monfalcone.
L'Associazione fa parte della "Associazione Regionale delle Pro Loco del
Friuli Venezia Giulia".
L'Associazione può richiedere l'iscrizione nel Registro Regionale del
Volontariato.
Nella sede sociale non è consentito lo svolgimento, in maniera diretta o
indiretta, di attività diverse da quelle istituzionali, con particolare
esclusione riguardo alla pratica politica, sindacale o di partito.
E' vietato il gioco d'azzardo, sotto qualsiasi forma individuata dalle norme
di Pubblica Sicurezza.
ART.2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli scopi che, senza fine di lucro, l'Associazione si propone, sono:
a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse ad operare per
volontariato allo sviluppo turistico, sociale e culturale del territorio;
b) sviluppare nella cittadinanza il senso della collaborazione, al di sopra
di ogni ideologia e nel rispetto reciproco;
c) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la Città,
proponendo agli organi competenti il miglioramento estetico e promuovendone
la tutela;
d) propagandare e svolgere iniziative atte a riscoprire ed a valorizzare
attività, tradizioni e prodotti locali;
e) promuovere e coordinare l'associazionismo con altre espressioni sociali e
di volontariato, attraverso convegni, gite, escursioni, spettacoli vari,
festeggiamenti, manifestazioni artistiche e culturali, sportive,
enogastronomiche, ricreative, fiere e mostre, in ogni loro possibile
realizzarsi;
f) favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli
obiettivi del turismo;
g) gestire utili servizi di generale interesse in favore della cittadinanza;
h) stimolare l'ospitalità e l'educazione turistica dell'ambiente anche
attraverso il miglioramento delle infrastrutture alberghiere ed extra
alberghiere;
i) proporre miglioramenti ed iniziative idonei a migliorarae i servizi
pubblici e privati che interessino il turismo;
l) istituire un ufficio informazioni e di assistenza turistica, anche
fornendo servizi pubblici connessi e di generale interesse;
m) favorire reciproci scambi di manifestazioni e gemellaggi con altre realtà
locali;
n) collaborare con Regione, Provincia; Comune ed altri Enti Pubblici
nell'espletamento di funzioni delegate.
ART. 3 ORGANI DI VIGILANZA
Oltre che alla vigilanza degli organi statutari interni, l'associazione è
sottoposta al controllo della Regione F.V.G., a mezzo degli Assessorati
competenti e dall'Associazione Regionale delle Pro Loco del F.V.G.
ART. 4 COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, Associazioni, enti e
Società, residenti o meno nel Comune di Monfalcone, purchè siano in possesso
di requisiti morali consoni alla dignità dell'Associazione stessa.
Gli aderenti si distinguono nelle seguenti categorie:
-soci fondatori;
-soci benemeriti;
-soci sostenitori;
-soci ordinari;
-simpatizzanti;
a) sono SOCI FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione
della Associazione;
b) sono SOCI BENEMERITI coloro che, anche non Soci, hanno contribuito in
maniera particolarmente efficace al perseguimento degli scopi
dell'Associazione. Essi sono proposti dal Consiglio Direttivo ed eletti
dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
c) sono SOCI SOSTENITORI coloro che annualmente si offrono di versare una
quota associativa non inferiore al quintuplo della quota ordinaria fissata
dal Consiglio Direttivo a norma dell'art.9 del presente Statuto;
d) sono SOCI ORDINARI tutti coloro che versano nei modi e nei termini
previsti dall'art.9 del presente Statuto la quota sociale ordinaria fissata
dal Consiglio Direttivo;
e) sono SIMPATIZZANTI tutti coloro che, fuori delle ipotesi ds sub a) a sub
d), versano contributi volontari all'associazione.
Essi non godono né dei diritti di cui all'art.6 dello Statuto né di
qualsiasi altra prerogativa riservata ai soci.
ART. 5 NORME PER L'AMMISSIONE DEI SOCI
Per l'ammissione a Socio si dovrà presentare domanda su apposito modulo e
contestualmente versare la prima quota sociale.
La domanda a Socio del minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente
della patria potestà.
La mancanza di una delle formalità rende inammissibile la domanda stessa.
Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del nuovo Socio, senza
necessità di motivare la eventuale decisione negativa; il richiedente dovrà
in ogni caso essere informato della decisione del Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è
stata accolta la domanda di ammisione dal Consiglio Direttivo.
In tutti i casi di contestazione sulla qualità di Socio essa si dimostra
unicamente mediante congiunta esibizione della tessera sociale e della
ricevuta di pagamento della quota associativa del relativo anno sociale. Non
sono ammessi equipollenti.
L'ammissione dei nuovi Soci è sospesa dal giorno 01 marzo al giorno 30
aprile di ciascun anno.
I Soci espulsi non possono più far parte dell'Associazione.
ART. 6 DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa alla data
del 28 febbraio di ciascun anno, hanno diritto di:
a) intervenire alle assemblee sociali con diritto di voto;
b) ricoprire cariche sociali con diritto di voto;
c) usufruire della sede sociale nei modi e limiti fissati con regolamento
interno;
d) beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio
Direttivo, in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla
Associazione.
ART. 7 DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno il dovere di:
a) accettare e rispettare le norme del presente Statuto e quelle del
regolamento interno nonchè le delibere del Consiglio Direttivo;
b) collaborare alle attività dell'Associazione;
c) accettare le cariche sociali od altri incarichi, salvo documentato e
motivato impedimento, cui fossero chiamati dagli organi dell'Associazione;
d) comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona
educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri soci sia
della stessa Associazione.
e) osservare il segreto d'ufficio sulle notizie e sui fatti afferenti
l'Associazione di cui vengono a conoscenza in ragione dell'incarico
espletato o della carica ricoperta.
ART. 8 FINANZIAMENTO
I proventi con i quali la Associazione provvede alle proprie attività sono:
1) le quote sociali come deliberate dal Consiglio Direttivo;
2) i contributi di privati ed Enti pubblici e privati;
3) i proventi di altre iniziative permanenti ed occasionali;
4) le eventuali donazioni;
E' fatto divieto di distribuzione di utili, anche in natura, nel corso della
vita della Associazione e in caso di sua cessazione.
ART. 9 CANONI SOCIALI
L'appartenenza all'Associazione per il Socio ordinario e/o sostenitore è
subordinata al pagamento annuale di una quota sociale deliberata
nell'ammontare dal Consiglio Direttivo.
La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello
della sua delibera previa retifica dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
I Soci fondatori e benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota
sociale.
Il pagamento della quota sociale annua è consentito fino al giorno 28
febbraio di ciascun anno.
I nuovi soci devono pagare la prima quota alla domanda di ammissione.
In caso di mancato accoglimento della domanda la quota verrà restituita
insieme alla comunicazione di cui l'art.5 dello Satuto.
ART. 10 DIMISSIONI - DECADENZA PER MOROSITA'
Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualità di Socio e non potrà
essere riammesso, salvo che le dimissioni siano state presentate per
comprovati e giustificati motivi.
La decadenza dei Soci inadempienti per il mancato pagamento della quota
sociale entro il 28 febbraio di ciascun anno viene constatata d'ufficio, con
decorrenza retroattiva dal 01 gennaio dell'anno per il quale si è reso
inadempiente, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo e senza
obbligo di avviso alla parte.
Per la riammissione si dovranno seguire le disposizioni di cui l'art. 5 del
presente statuto.
Il socio dimissionario e/o decaduto per tre volte non può più essere ammesso
alla procedura di cui l'art. 5 del presente Statuto.
ART. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Soci possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione temporanea;
c) espulsione.
L'ammonizione scritta viene inflitta, per lievi mancanze disciplinari
relative l'art.7 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza
semplice.
La sospensione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, viene
inflitta, per le mancanze disciplinari più gravi all'art. 7 dello Statuto,
dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
L'espulsione viene inflitta per atti gravemente lesivi della dignità,
dell'immagine e degli interessi della Associazione o dei Soci e per la
violazione prevista dalla lettera e) dell'art. 7 dello Statuto.
Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di
almeno 2/3 dei Consiglieri presenti.
Per i Soci espulsi si applica l'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto.
Provvedimenti di sospensione e di espulsione.
I provvedimenti non possono essere adottati senza aver sentito
l'interessato, eccetto in caso di mancata sua presentazione senza
giustificato motivo.
Il Socio dovrà essere convocato con lettera raccomandata almeno otto giorni
prima della seduta del Consiglio Direttivo.
Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, che avviene con
racconadata, il Socio potrà presentare, per iscritto e con raccomandata,
ricorso al Collegio dei Probiviri, chiedendo di essere ascoltato con
l'assistenza di uno o due Soci.
Il Collegio dei Probiviri, entro i successivi 30 giorni, dispone l'audizione
del Socio, qualora richiesta, convocandolo a mezzo raccomandata e
succesivamente delibera a maggioranza semplice.
L'esito della decisione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo ed al
Socio.
Il provvedimento di espulsione è in ogni caso immediatamente esecutivo anche
in pendenza del ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive sociali sono gratutie e durano tre anni.
ART. 13 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberante della
Associazione.
L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del
Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile.
L'Assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del Presidente o
su richiesta della metà più uno del Consiglio Direttivo o di almeno un
decimo dei Soci, regolarmente iscritti all'atto della richiesta.
L'Assemblea straordinaria dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta di
convocazione.
Le Assemblee vengono convocate mediante invito scritto, contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del
giorno, da far pervenire ai Soci tramite posta ordinaria almeno 10 giorni
prima della data fissata per l'adunanza.
Fa fede il timbro postale di partenza.
Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con il
pagamento del canone sociale come previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto;
I Soci possono validamente farsi rappresentare da altro Socio avente diritto
di voto.
Nessun Socio potrà ricevere più di due deleghe per l'Assemblea.
Non è ammessa delega per l'elezione delle cariche sociali.
Le Assemblee sono validamente costituite:
-in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci
iscritti ed aventi diritto di voto;
-in seconda convocazione, da svolgersi il giorno successivo non festivo,
qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza semplice dei voti dei
presenti.
L'assemblea elegge un suo Presidente ed un Segretario; inoltre, se elettiva
degli organi sociali, elegge un Presidente di seggio e due scrutatori scelti
tra i Soci presenti e non candidati.
L'Assemblea ordinaria:
1) approva le relazioni consuntive e preventive degli organi direttivi
sull'attività sociale;
2) approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
3) nomina eventuali Soci benemeriti;
4) approva le modifiche allo Statuto sociale proposte dal Consiglio
Direttivo;
5) delibera su ogni proposta del Consiglio Direttivo iscritta all'ordine del
giorno;
6) procede all'elezione ogni tre anni del Consiglio Direttivo, del Consiglio
Sindacale e del collegio dei Probiviri.
In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo,
l'Assemblea straordinaria delibera l'estinzione dell'Associazione e la
destinazione dei beni sociali con la presenza, in prima convocazione, di
almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.
In seconda convocazione occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci
aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei
presenti.
ART. 14 ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scheda individuale segreta
senza la possibilità di delega.
Ciascun Socio potrà candidarsi all'elezione per una sola carica sociale
mediante richiesta scritta da far pervenire alla sede dell'Associazione
entro tre giorni prima della data dell'elezione, a pena di inammissibilità
della candidatura.
Fa fede il timbro postale di spedizione o la ricevuta di consegna.
Sono eletti dall'Assemblea:
- il Consiglio Direttivo, in numero di dieci membri;
- il Collegio Sindacale, in numero di tre membri;
- il Collegio dei Probiviri, in numero di tre membri.
Per 'elezione alle cariche sociali è ammesso un numero di preferenze non
superiore al numero dei membri da eleggere nelle rispettive funzioni.
Il Presidente del seggio comunica alla conclusione delle operazioni i
risultati delle stesse e redige il relativo verbale, sottoscritto dagli
scrutatori.
In caso di parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità
anagrafica.
La verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio Direttivo neo
eletto nella sua prima seduta.
ART. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci e dura
in carica tre anni che scadono al 31 dicembre del secondo anno solare
successivo a quello di elezione.
Alla scadenza esso resta in carica, per la sola ordinaria amministrazione,
fino alla successiva Assemblea ordinaria convocata a norma dell'art. 13
dello Statuto dinnanzi alla quale si presenta decaduto.
Il Consiglio è composto da:
a) il PRESIDENTE;
b) il VICE PRESIDENTE;
c) il SEGRETARIO;
d) il TESORIERE;
e) un CONSIGLIERE , nominato dal Comune di Monfalcone in Sua rappresentanza,
il quale dura in carica, anche oltre i tre anni, fino a revoca del Comune ed
ha le medesime prerogative dei Consiglieri eletti.
Nella prima seduta il Consiglio assegna a scrutinio segreto fra i propri
componenti le cariche sociali da sub a) a sub d).
E' data facoltà al Consiglio Direttivo di attribuire ad un solo Consigliere
le cariche sub c) e d).
La rinuncia all'incarico e il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata
assenza per tre sedute consecutive di un componente del Consiglio comporta
la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di
seguito.
In caso di mutamento del Consiglio per oltre la metà dei componenti
originariamente eletti si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per
la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal
verificarsi dell'evento.
In caso di impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente la carica
verrà assunta dal Vice Presidente.
La sostituzione del Vice Presidente o del Segretario-Tesoriere avviene a
scrutinio segreto tra i Consiglieri privi di carica.
Il Consiglio Direttivo provvede a:
- redigere il bilancio ed il conto economico consuntivo e preventivo da
sottoporre all'Assemblea;
- redigere il piano delle attività sociali da svolgere nell'anno sociale da
sottoporre all'Assemblea;
- indire le Assemblee ordinarie e straordinarie curando il rispetto delle
deliberazioni in esse assunte;
- sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di modifica statuaria;
- deliberare le quote sociali nel rispetto dell'art.9 dello statuto;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- costituire commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi
nell'ambito dell'Associazione; detti Comitati dovranno essere presieduti
comunque da un Consigliere e di essi potranno far parte Soci ed estranei
all'Associazione preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.
- deliberare i provvedimenti disciplinari di cui all'art.11 dello Statuto;
- deliberare sull'ammissione o meno di Soci nuovi e sulla riammissione di
quelli decaduti o dimissionari a norma dell'art.5 dello Statuto;
- redigere, se ritenuto necessario, ed applicare il Regolamento interno.
La convocazione del Consiglio avviene almeno una volta al mese e con
modalità che saranno concertate dagli stessi componenti.
Di ogni seduta, il Segretario redigerà il verbale che sarà inserito
nell'apposito libro, previa sua lettura ed approvazione.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri.
Le delibere sono prese a voto palese, eccetto quelle relative alle elezioni
ed all'ammissione o espulsione dei Soci. In caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente o del suo facente funzioni.
ART. 16 IL PRESIDENTE.
Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo nella sua
prima seduta.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed, in casi di impedimento, è
sostituto dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più
anziano di età.
Il Presidente ha, unitamente al Consiglio, la responsabilità
dell'amministrazione dell'Associazione, la sua rappresentanza di fronte a
terzi ed in giudizio.
In casi particolari di assoluta urgenza il Presidente può adottare
provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò
sostituendosi al Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire alla prima
seduta al fine di promuovere la relativa ratifica.
ART. 17 IL SEGRETARIO - IL TESORIERE
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni
e provvede al normale funzionamento amministrativo dell'Associazione.
Il Tesoriere ha in consegna la cassa dell'Associazione ed è responsabile
della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile
dell'Associazione.
ART. 18 IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre soci eletti dall'Assemblea ed ha il
compito di esaminare periodicamente, almeno una volta all'anno, ed
occasionalmente la contabilità sociale.
Esso verifica, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa.
Tra i suoi membri nomina il Presidente che dovrà firmare il conto
consuntivo, il bilancio di previsione e le dichiarazioni dei redditi.
Il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto.
ART. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea.
Sono eleggibili coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età alla
data della votazione.
Tra i suoi membri il Collegio nomina il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei
Soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di
violazioni delle norme statutarie e in materia disciplinare.
Qualora la vertenza dovesse riguardare un componente del Collegio, esso
delibererà con l'astensione del componente interessato.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o del suo facente
funzioni.
Il Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del Collegio
dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e
compositore, pronuncia lodi inappellabili.
ART. 20 ANNO SOCIALE
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
ART. 21 ESTINZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con
le modalità di cui all'art. 13, penultimo ed ultimo comma, dello Statuto; in
tal caso, dopo aver provveduto alla liquidazione di debiti e crediti, le
somme eventualmente residue ed i beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione saranno devoluti al Comune di Monfalcone, per essere
destinati ad iniziative di valorizzazione turistica della città.
Si applica il divieto di cui all'ultimo comma dell'art.8 dello Statuto.
ART. 22 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea dei Soci,
su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 23 VARIE
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le
norme del codice civile, in quanto con esse compatibili ed ad esso
applicabili.
ART. 24 NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente ogni precedente
situazione, comunque denominata, con decorrenza dal giorno successivo a
quello di approvazione da parte dell'Assemblea appositamente convocata.
La nomina del Collegio dei Probiviri e la durata delle cariche sociali
decorreranno dal primo rinnovo delle stesse, successivo all'approvazione del
presente Statuto.
IL PRESENTE STATUTO E' STATO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO:
7 dicembre 1995
Commissione di Revisione:
P. De Candia
G. Di Lauro
P. Farnè
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